Il Consiglio di Amministrazione di FSBA ha ratificato la delibera n. 8 del 23 giugno 2020 della Presidenza di FSBA, con la quale sono state attuate le ultime disposizioni normative in materia di sostegno al reddito. In tal senso, quindi, per i datori di lavoro che hanno interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è possibile fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa.

In sede di prima applicazione della disposizione, relativamente alla competenza del mese di maggio 2020, i termini sono spostati al 17 luglio 2020, che corrisponde al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del d.l. 52/2020. Inoltre, per le domande riferite ai periodi di sospensione/riduzione che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23/2/2020 e il 30/4/2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15/7/2020.

Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per i periodi di trattamento diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con omissioni o errori che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento.

INFO: CNA Terr.le Fermo, resp. Luciana Testatonda, 0734/600288