L’INPS comunica che a tali bonus possono accedere coloro che non hanno presentato la domanda per la prestazione di bonus baby-sitting, con possibilità di vedersi riconosciuto un importo pari ad un massimo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro, a seconda del settore di appartenenza del soggetto richiedente, così come stabilito dal decreto-legge n. 34/2020. Inoltre, possono presentare la domanda per i nuovi bonus anche coloro che abbiano già fruito della prestazione di bonus per servizi di baby-sitting per un importo massimo di 600 euro ovvero di 1.000 euro, a seconda del settore di appartenenza, nella prima fase dell’emergenza.

Tali ultimi soggetti possono effettuare una nuova richiesta di bonus finalizzata ad ottenere l’importo integrativo del precedente, senza tuttavia superare gli importi massimi previsti, pari a 1.200 euro o 2.000 euro. In tal caso, verrà erogato l’importo residuo tenendo in considerazione quanto già percepito, con possibilità di continuare a fruire del bonus per servizi di baby-sitting mediante il Libretto Famiglia, oppure scegliendo i centri estivi e i servizi integrativi per l’infanzia.

Si conferma l’alternatività delle misure rispetto alla fruizione del congedo specifico COVID di cui agli articoli 23, comma 1, e 25, comma 1, del decreto Cura Italia; inoltre, con riferimento all’altro genitore, si ricorda che questi non deve risultare percettore di NASpI ovvero di altro strumento di sostegno al reddito, né essere disoccupato o non lavoratore alla data della domanda.

Infine, il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia non può essere fruito per gli stessi periodi per i quali è stato rimborsato il bonus asilo nido, erogato dall’INPS ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.

Il decreto-legge n. 34/2020 conferma la platea dei soggetti potenzialmente ammissibili ai bonus per servizi di baby-sitting e centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia, che possono spettare alle seguenti categorie di lavoratori, genitori di figli di età non superiore a 12 anni: dipendenti del settore privato; iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; autonomi iscritti all’INPS; autonomi iscritti alle casse professionali.

Nel medesimo periodo dal 5 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020, i bonus per i servizi indicati spettano altresì ai lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, alternativamente al congedo specifico COVID, appartenenti alle seguenti categorie: medici; infermieri; tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia medica; operatori sociosanitari. In via ulteriore, i bonus spettano anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Patronato Epasa – Itaco della CNA di Fermo è a disposizione per l’espletamento delle pratiche, per le quali sono necessari i seguenti dati: 

  • Dati anagrafici del genitore richiedente (doc. riconoscimento + codice fiscale)
  • Se dipendente matricola inps, se autonomo partita iva
  • Dati anagrafici dell’altro genitore
  • Dati anagrafici del bambino
  • Codice Iban del genitore richiedente
  • Dati del centro estivo
  • Copia dell’iscrizione o fattura
  • Importo da destinare al centro

INFO e APPUNTAMENTI: CNA Terr.le Fermo 0734/600288