Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile scorso, è stato dato riscontro positivo alle richieste avanzate anche da CNA FITA affinché si sancisse chiaramente la possibilità di movimentare le scorte di magazzino delle attività di impresa sospese dal DPCM 22.3.2020 e successivi. Infatti, il comma 12, dell’articolo 2, del richiamato DPCM 10 Aprile 2020 (G.U. n.97 dell’11.4.2020), stabilisce: “Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione di pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture”.

Una disposizione che, in primo luogo, rappresenta una delle misure più attese dalle imprese di autotrasporto che, dal 23.3.2020, hanno i mezzi fermi a causa della sospensione del ciclo lavorativo delle attività per cui lavoravano. La produzione delle categorie merceologiche sospese con il DPCM 22.3.2020 e con il suo addendum del 25.3.2020, rappresenta quasi il 60% del totale annuale delle merci trasportabili su strada nel nostro Paese. Un impatto devastante anche sugli autotrasportatori che però, con quanto disposto da questo ultimo DPCM, possono riprendere a trasportare non soltanto quanto già prodotto e stoccato ma anche beni e forniture destinati al loro magazzino. In secondo luogo, il veloce susseguirsi dei provvedimenti adottati per contrastare e contenere l’emergenza epidemiologica in corso, aveva determinando il diffondersi di dubbi interpretativi in merito al trasporto delle merci, in particolare relativamente a quelle derivanti dalle lavorazioni delle imprese di cui è sospeso il ciclo produttivo. Il comma 12 dell’articolo 2, del DPCM 10.4.2020, scioglie ogni perplessità rispetto alla possibilità di trasportare quelle derivanti da stoccaggi di magazzino delle attività sospese ma con una condizione: che il responsabile dell’attività sospesa abbia effettuato la preventiva comunicazione al Prefetto di competenza. In ogni caso, a nostro avviso, sarebbe opportuno che l’impresa di autotrasporto incaricata di tale spedizione, acquisisse e tenesse a bordo del mezzo copia della preventiva comunicazione effettuata al Prefetto da parte del responsabile dell’attività sospesa per giustificare:

– La spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino (art.2, co. 12, DPCM 10.4.2020)

– La ricezione in magazzino di beni e forniture (art.2, co. 12, DPCM 10.4.2020)

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