L’articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto la proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020.
Al riguardo, si precisa che la proroga è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza alla data del 16 marzo 2020.
Inoltre, l’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ha disposto, tra l’altro, la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
In proposito, l’articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha esteso la sopracitata sospensione, tra l’altro, ai soggetti operanti nei settori elencati al medesimo comma 2, lettere da a) a q).
Per tutti i soggetti di cui trattasi, inoltre, il comma 3 del citato articolo 61 ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

Tanto premesso, nella tabella sono riportati, a titolo indicativo, i codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall’articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

QUINDI

A parte situazioni particolari afferenti alle imprese residenti in comuni particolarmente colpiti dall’emergenza covid-19, esistono due diversi criteri di sospensione che riguardano tutto il Paese, uno che dipende dal volume di ricavi o compensi realizzato nel 2019 e un secondo che prescinde dal volume di ricavi realizzato e che si riferisce alle imprese che svolgono particolari attività.

Il primo criterio di sospensione interessa tutte le imprese ed i professionisti a prescindere dall’attività svolta che, nel 2019, hanno realizzato un volume ricavi o compensi inferiore a 2 milioni di euro. Secondo i dati Mef riferiti alle dichiarazioni 2018, si tratta del 99,9% dei professionisti e del 96% delle imprese (vedi foto allegate). In tal caso si ha diritto alla sospensione dei versamenti di IVA, Ritenute e Contributi previdenziali ed assistenziali scadenti nel mese di marzo, con possibilità di riversarli entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione ovvero in cinque rate mensili a partire da 31 maggio 2020.

Il secondo criterio di sospensione che riguarda lo 0,1% dei professionisti ed il 4% delle imprese, ossia quelli che hanno un volume di ricavi o compensi superiore a 2 milioni di euro, riguarda, invece, solamente le imprese che svolgono le attività riassunte nella Risoluzione 18 marzo 2020, n. 12, riportata nel post di ieri. per queste imprese e professionisti è prevista la sospensione dei versamenti dell’Iva in scadenza nel mese di marzo 2020 e la sospensione delle ritenute e dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza sia nel mese di marzo che nel mese di aprile 2020. Anche in questo caso il versamento delle somme per cui è riconosciuta la sospensione deve essere effettuato entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione ovvero in cinque rate mensili sempre a partire dal 31 maggio 2020.