Il Consiglio Direttivo di EBNA-FSBA del 10 marzo 2020, ha ratificato la Delibera d’urgenza della Presidenza di FSBA del 2 marzo u.s. Lo stesso Consiglio, tenuto conto delle richieste di chiarimento pervenute dagli Enti bilaterali regionali, ha definito le seguenti modalità operative.

1- Gli Accordi di assegno ordinario già in essere, devono essere completati prima di attivare Accordi COVID-19.

2- Gli Accordi di assegno di solidarietà già in essere, possono essere interrotti per accedere all’Accordo COVID-19, mediante richiesta all’Ente bilaterale competente per territorio.

3- Per accedere all’Accordo COVID-19, l’impresa deve avere anzianità contributiva non inferiore a 36 mesi. In caso di impresa già esistente e non in regola, la posizione contributiva (36 mesi) deve essere regolata in un’unica soluzione, prima di effettuare richieste di prestazione.

4- Per quanto riguarda le imprese del settore Trasporto, la regolarità contributiva richiesta per accedere alle prestazioni decorre dalla data dell’Accordo TRASPORTOFSBA del 3 dicembre 2017.

5- Al fine di velocizzare l’erogazione delle prestazioni Accordo COVID-19, l’impresa può procedere al termine di ciascun mese, alla rendicontazione delle assenze, senza la necessità di allegare il file XML relativo all’Uniemens, fatte salve possibili successive verifiche da parte dell’Ente.

INFO: CNA Terr.le Fermo, resp. Luciana Testatonda, 0734/600288