I datori di lavoro che – nel 2020 – sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale(cigo) o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”.
Non è necessario stipulare l’accordo sindacale ordinariamente previsto.
Si è esonerati dall’osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale ex art. 14 del D.Lgs. 148/2015 ferma restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta.
Si è dispensati dal rispetto dei limiti temporali normalmente previsti per la domanda del trattamento ordinario di integrazione salariale (entro 15 giorni dall’inizio della sospensione) o per quella di assegno ordinario (non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa) (artt. 15, c. 2, e 30, c. 2, del medesimo D.Lgs. 148/2015).
I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario sono esclusi dal conteggio ai fini delle durate massime complessive previste dall’articolo 4, commi 1 (24 mesi in un quinquennio mobile) e 2 (30 mesi in un quinquennio mobile), e dei limiti previsti dagli articoli 12 (52 settimane in un biennio mobile), 29 commi 3, 30, comma 1 (non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore alle durate massime di cui agli articoli 12 e 22), e 39 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario non si applica la contribuzione addizionale.
L’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, su istanza del datore di lavoro.
La richiesta di CIGO o di assegno ordinario può essere fatta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane e, comunque, entro il mese di agosto 2020.
I lavoratori destinatari dei trattamenti devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione, alla data del 23 febbraio 2020.
La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, (Es. sospensione iniziata a Marzo: entro il 31/07/2020).
Ricordiamo inoltre che l’art. 20 del decreto legge n.18/2020 prevede che le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda di trattamento ordinario per un periodo non superiore a 9 settimane.
Analogamente a quanto disposto per le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, si introduce (art. 21), per i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che hanno già in corso un assegno di solidarietà, la possibilità di presentare domanda di assegno ordinario per un periodo non superiore a 9 settimane.
Ammortizzatore FSBA valido per tutte le imprese artigiane (escluso settore edile) che sospendono o riducono l’attività lavorativa per motivazioni legate al COVID 19 (da autocertificare in apposito spazio previsto nel verbale) con 20 settimane aggiuntive rispetto ad FSBA assegno ordinario. Il sistema informativo del Fondo è stato adeguato con l’introduzione di una specifica causale “COVID-19 – CORONAVIRUS”.
Per garantire un più efficace accesso alle prestazioni di FSBA, sono stati sospesi – solo ed esclusivamente per le richieste di interventi connessi alla causale Coronavirus – i requisiti delle 90 giornate di anzianità aziendale e dei 6 mesi di regolarità contributiva per le aziende neo-costituite e la fruizione obbligatoria delle ferie (quest’ ultimo aspetto era già sospeso anche per la richiesta ordinaria dell’assegno ordinario). La delibera dispone, altresì, che gli Accordi sindacali potranno essere sottoscritti anche successivamente alla sospensione, fermo restando la loro validità massima prevista dalla delibera.
Pertanto, l’odierna regolamentazione sarà valida fino al giorno 31 marzo, data entro la quale sarà effettuato da FSBA un primo monitoraggio sull’utilizzo delle prestazioni di FSBA, sull’assorbimento delle risorse e, se necessario, per disporre un’eventuale proroga delle prestazioni. Il primo periodo richiedibile come FSBA causale Covid-19, pertanto è 26 febbraio- 31 marzo.
INFO: CNA Terr.le Fermo, resp. Luciana Testatonda, 0734/600288