Il DPCM recante ulteriori misure di contenimento del contagio da virus Covid-19 entrato in vigore stamane, introduce delle restrizioni ad alcune attività economiche come la sospensione delle attività dei centri benessere.
La definizione di “centro benessere” utilizzata nel Decreto corrisponde ad uno specifico codice ATECO (96.04.10) gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore, solarium, centri per snellimento e dimagrimento, centri per massaggi, centri per cure antifumo eccetera.
Ben diverso quindi dai codici ATECO relativi a Servizi di salone di barbiere e parrucchiere (96.02.101), Servizi di istituti di bellezza (96.02.02), Servizi di manicure e pedicure (96.02.03), attività di tatuaggio e piercing (96.09.02). Per tale ragione, le attività di estetica e acconciatura possono scegliere liberamente se restare chiusi o proseguire l’attività.
In questa seconda ipotesi il gestore, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto, è tenuto ad adottare tutte le precauzioni.
Qui di seguito vi proponiamo un decalogo delle procedure da mettere in atto.
- Controllo degli accessi: evitare assembramenti nella sala d’attesa (è consigliabile lavorare su appuntamento o far aspettare le persone all’esterno degli ambienti di lavoro);
- utilizzo di guanti in lattice;
- utilizzo di mascherine per le attività a stretto contatto con il cliente;
- apposizione di informative, come da DPCM coronavirus, all’ingresso dei locali;
- informative di igiene;
- presenza di cestini dotati di coperchio;
- per le attività di front office mantenere distanze di sicurezza di almeno un metro e dotare gli addetti di mascherina;
- se possibile utilizzare mascherine FFP2 o FFP3;
- se possibile fornire alla clientela mascherine chirurgiche;
- disporre dispenser igienizzanti all’ingresso degli ambienti di lavoro;
- dopo ogni trattamento sanificare le postazioni di lavoro con sanificanti a base alcolica con percentuale di alcol del 60% (consigliabile 75%) o detergenti cloro attivi;
- rispettare quanto previsto dai DPCM coronavirus.