Per i consumi di gasolio effettuati nel QUARTO TRIMESTRE SOLARE 2019 (periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2019) è possibile presentare la dichiarazione per il recupero dell’accisa dal 1° al 31 Gennaio 2020. Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel periodo di riferimento, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha confermato l’entità del beneficio in misura pari a Euro 214,18 per mille litri di prodotto.
Presentazione domande
Le imprese che scelgono di utilizzare in compensazione (ai sensi del D.Lgs. 241/97) l’importo del credito sorto nel trimestre in commento devono:
– attendere la formazione del credito mediante il silenzio-assenso, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda senza che sia intervenuto il diniego dell’Ufficio, OPPURE mediante un’eventuale comunicazione di “convalida” esplicita da parte dell’Ufficio (se ciò avviene prima della formazione del silenzio-assenso);
– indicare nel mod. F24 l’importo del credito nella sezione “Erario” con il codice tributo: ” 6740″;
– utilizzare il credito in compensazione entro e non oltre il 31/12/2021;
– per l’eventuale eccedenza non utilizzata entro il 31/12/2021, richiedere il rimborso con apposita istanza al competente Ufficio entro il 30/06/2022, a pena di decadenza.
Per provare i consumi di gasolio per autotrazione ai fini del beneficio in oggetto è sempre necessaria la relativa fattura d’acquisto. Con l’introduzione della fattura elettronica, le Dogane hanno precisato che permane l’obbligo di indicare la targa del veicolo rifornito.
Soggetti interessati
- Ricordiamo che i soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione sono individuati tra le seguenti attività:
- A) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
- B) l’attività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; 5 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
- C) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
ATTENZIONE!!! PER L’ANNO 2020 NOVITA’ SU ACQUISTI DAL 1 GENNAIO
Nella Nota pubblicata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in riferimento all’iter da seguire per il rimborso dell’accisa del QUARTO trimestre solare 2019 (sezione “vedi anche”), è inserito un paragrafo che riguarda le “Novità relative ai consumi di gasolio commerciale effettuati a decorrere dal 10 Gennaio 2020” di seguito riportato:
L’art. 8 “Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale” del D.L. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dai consumi effettuati dal 10 Gennaio 2020, un limite quantitativo al rimborso accisa, fissato in 1 LITRO DI GASOLIO (consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame) PER OGNI CHILOMETRO PERCORSO.
Ciò comporterà che, a decorrere dalla presentazione della prossima dichiarazione trimestrale (trimestre Gennaio-Marzo 2020) dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-l.
Il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancor più, per quanto sopra evidenziato, valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile. Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.
Ulteriori chiarimenti saranno sicuramente indicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella Nota che sarà pubblicata in riferimento alla domanda da presentare in Aprile 2020 per i consumi di gasolio del I Trimestre 2020.
Gli uffici CNA sono a disposizione per ogni chiarimento: 0734 600288 info@cnafermo.it