E’ stato firmato il Decreto del Ministro dei Trasporti che vieta la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2018: CONSULTA IL CALENDARIO

  • Deroghe e disposizioni particolari.
    Attenzione, il Decreto inoltre prevede:
    1. Per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e di destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall’estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero, come previsto dalle norme del regolamento CE n. 165/2014 e successive modifiche, cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire, con decorrenza dal termine del periodo di riposo, di un posticipo di ore quattro.
    2. Per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro.
    3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminal intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, e che trasportano merci destinate all’estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminal intermodali ed aeroporti, all’estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci o delle unità di carico.
    4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, la deroga applicabile al semirimorchio si intende estesa al trattore stradale anche quando quest’ultimo non sia proveniente dalla rimanente parte del territorio nazionale. Al fine di favorire l’intermodalità del trasporto, la stessa deroga è accordata ai veicoli ed ai complessi di veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio.
    5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell’isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all’articolo I del decreto del Ministro dei trasporti 31 gennaio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, che rientrano nel campo di applicazione del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001 (trasporto combinato), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco, il divieto di cui all’articolo 1 del decreto ministeriale non trova applicazione.
    6. Salvo quanto disposto nei precedenti punti 4 e 5, per tenere conto delle difficoltà connesse con le operazioni di traghettamento da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine e la destinazione del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore due e l’orario di termine del divieto è anticipato di ore due.
    7. Ai fini dell’applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all’interno del territorio nazionale.
    8. Le disposizioni riportate nei precedenti commi si applicano anche per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizione di eccezionalità, salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte
    nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
    Nel caso di specifiche tipologie merceologiche valgono le deroghe dettagliate nel decreto qui allegato.
    Le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alle Prefetture – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di partenza.

Gli uffici CNA sono a disposizione per ogni chiarimento in merito. Info: 0734 600288 e.mail: info@cnafermo.it