Con la Legge di Stabilità 2016, (articolo 1, comma 653), è stato reintrodotto l’obbligo di esibizione, agli organi di controllo su strada, della prova documentale della corretta esecuzione dei trasporti internazionali.
Una recente circolare emessa congiuntamente dal Ministero dell’Interno e quello delle Infrastrutture e Trasporti, diffusa in questi giorni, pur se datata 26.2.2016, premette che le disposizioni si applicano a qualsiasi tipo di trasporto internazionale di merci, sia in conto terzi che in conto proprio; la stessa precisa inoltre che per trasporto internazionale di merci, si intende il trasporto che interessa due o più Paesi, sia membri UE che extracomunitari, che origina o termina in Italia ovvero in cui l’Italia è solo una Paese di transito.
In assenza di idonea documentazione a bordo del veicolo, sono previste due tipi di sanzione, a seconda che si tratti di:
1. MANCANZA MOMENTANEA del documento a bordo del veicolo
2. MANCATA o INCOMPLETA COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO
All’atto dell’accertamento della violazione è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo sino a quando non viene esibito un documento di trasporto idoneo e comunque, al massimo, dopo 60 giorni.
La normativa si pone lo scopo di reintrodurre l’obbligo di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa all’origine e dalla destinazione delle merci trasportate e perciò ha imposto che, durante un trasporto internazionale, sia obbligatorio tenere a bordo del veicolo la documentazione che consenta di verificare con certezza la tipologia e la regolarità della relazione di traffico svolta.
Il documento di trasporto da fornire agli organi di controllo, può essere costituito da qualsiasi certificazione amministrativa, fiscale o doganale, ovvero da documenti specifici che accompagnano le merci sottoposte a particolari regimi fiscali, sanitari o di sicurezza.
In ogni caso, la condizione affinché i documenti siano ritenuti idonei allo scopo, è che, al loro interno, contengano almeno i seguenti elementi essenziali:
tipologia e quantità delle merci
luogo di carico e scarico
vettore o sub-vettore che effettua il trasporto.
Quando la mancanza del documento di trasporto o la sua incompleta compilazione sono oggetto di sanzioni previste da altre norme amministrative, fiscali o doganali, tali sanzioni si applicano in concorso con quelle previste dall'art. 46-ter, in quanto aventi diversa oggettività giuridica e destinate a tutelare interessi giuridici diversi.
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