Il D.Lgs. 148/2015 in materia di ammortizzatori sociali ha previsto l'istituzione di Fondi per la gestione degli ammortizzatori sociali. Il comparto artigiano ha costituito quindi FSBA, Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato.
Il Fondo si applica a tutti i lavoratori dipendenti dell'artigianato e delle imprese che applicano i contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalla parti sociali dell'artigianato, anche con meno di 6 dipendenti,per i quali non sono previsti i trattamenti di integrazione salariale ( CIGO – CIGS )
Il Fondo eroga l'assegno ordinario e l'assegno di solidarietà cosi' disciplinato:
- 13 settimane di assegno ordinario;
- 26 settimane di assegno di solidarietà.
Le prestazioni non possono cumularsi e sono alternative tra loro.
Causali di intervento
Ai dipendenti delle imprese che siano sospesi dal lavoro o effettuini prestazioni ad orario ridotto, è corrisposto l'assegno ordinario nei seguenti casi:
– situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa
– situazioni temporanee di mercato.
In presenza di accordo sindacale, ai dipendenti è riconosciuto l'assegno di solidarietà nel caso di riduzione dell'orario di lavoro finalizzata ad evitare licenziamenti plurimi.
Versamento
La raccolta della contribuzione continuerà secondo l'attuale modalità, con modello F24, utilizzando la specifica causale "EBNA"
Le suddette prestazioni saranno erogate dal fondo attraverso l'Ente Bilaterale regionale EBAM, fermo restando che il D.LGS n. 148/2015 pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di versare la contribuzione correlata all'Inps, con la possibilità di rivalsa dello stesso datore sul Fondo.
Gli uffici CNA sono a disposizione per ulteriori e qualsivoglia chiarimento in materia.
FSBA – COMUNICATO ALLE IMPRESE