Con la firma del decreto del Ministero Trasporti n. 322 del 29 settembre, si rendono così disponibili – non appena pubblicato il decreto in Gazzetta Ufficiale – le risorse per gli incentivi alle imprese di trasporto merci per conto terzi, attive in Italia e in regola con i requisiti di iscrizione al Registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori.
I contributi sono riconosciuti per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, per favorire iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del settore con limiti e modalità particolari inseriti nel decreto del Ministero.
La dotazione del fondo ha una ripartizione interna:
– 6,5 milioni per acquistare veicoli nuovi con massa complessiva da 3,5 a 7 tonnellate o pari o superiori a 16 tonnellate alimentati a metano CNG o gas naturale liquefatto LNG; in particolare:
a) automezzi industriali pesanti a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate. Il contributo è determinato in euro 4.000 per ogni veicolo, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;
b) automezzi industriali pesanti a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 tonnellate. Il contributo è determinato in euro 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a metano CNG ed in euro 13.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel.
– 6,5 milioni riservati all'acquisizione di semirimorchi per il trasporto combinato strada-rotaia che rispondono alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato strada-mare con ganci nave che rispondono alle norme IMO (semirimorchi che devono avere "dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza ed efficienza energetica"):
a) le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui alla normativa europea di riferimento, anche mediante locazione finanziaria, di semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo. Il contributo viene determinato nel limite dellO per cento del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di euro 6.000 per ogni semirimorchio;
b) le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese, nel limite del 40 per cento del costo di un dispositivo innovativo di cui deve essere dotato il semirimorchio. Nel caso in cui il veicolo sia dotato di più di un dispositivo, si prende in considerazione quello di costo superiore.
– 2 milioni dedicati all'acquisto di container o casse mobili: il contributo viene determinato nel limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo del contributo unitario pari a euro 2.000.
C’è anche la possibilità di una maggiorazione del contributo tra il 10 ed il 15% in più in casi particolari da richiedere esplicitamente per le piccole e medie imprese e per quelle appartenenti a reti di impresa. Il decreto fissa un tetto massimo di finanziamento per ogni impresa di 400mila euro. I contributi potranno essere riconosciuti solo su investimenti avviati dopo la pubblicazione del decreto in questione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunque da ultimare entro il 31 marzo 2016.
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