La Dis-coll 2015 è la nuova indennità di disoccupazione riservata ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, iscritti alla gestione separata INPS.
Tale indennità, spetta quindi in via sperimentale per l'anno 2015 e viene riconosciuta agli eventi di disoccupazione che si verificheranno tra il 1° gennaio al 31 dicembre .
La nuova indennità di disoccupazione è riconosciuta a Collaboratori coordinati e continuativi e Collaboratori a progetto.
Condizioni per fruire della disoccupazione mensile: aver perduto involontariamente il lavoro, essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non essere pensionati e non aver aperto una partita IVA.I collaboratori al momento della presentazione della domanda devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione, per cui deve essere fatta iscrizione presso il centro per l'impiego
- Aver versato almeno 3 mesi di contributi INPS a partire dal gennaio dell'anno solare precedente al licenziamento, per cui se l'evento si verifica a marzo 2015 il calcolo delle tre mensilità di contributi utili versati alla gestione separata va fatto a partire da gennaio 2014.
- Aver versato almeno 1 mese di contributi nell'anno 2015.
La misura dell' indennità dis.coll. è determinata in base al reddito medio mensile, ovvero, pari al 75% se tale reddito è uguale o inferiore all’importo di 1.195 euro, mentre se il reddito medio mensile è superiore a tale soglia, la misura è incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.195 euro. In ogni caso, l'importo massimo indennità dis. coll. per il 2015 non può essere superiore a 1.300 euro al mese. L' indennità si riduce invece del 3% ogni mese a partire dal 91° giorno di fruizione della prestazione.
A chi si presenta la domanda? Il modulo domanda dis-coll 2015 va presentato all’INPS per via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena la non ammissibilità al beneficio. Per cui la scadenza per inviare il modulo INPS è di 68 giorni dal giorno del licenziamento altrimenti non si ha più diritto all'indennità.
Una volta prestata la domanda e verificato il possesso dei requisiti per accedere alla prestazione, l'INPS provvede ad erogare l'importo dell'indennità a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Per ulteriori informazioni e per l'inoltro della domanda rivolgersi presso il patronato EPASA CNA – Via Salvo D'Acquisto 123 – Fermo – Tel.0734/600288