Mantenendo il passo trimestrale, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso disponibile il software aggiornato di compilazione e stampa della dichiarazione relativa ai consumi di gasolio effettuati nel periodo aprile/giugno 2015.
La dichiarazione ricordiamo può essere presentata, entro il 31 luglio, per non perdere il credito d’imposta loro riconosciuto:
– on line
– con cd e documento cartaceo all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente.

Il credito riconoscibile nel trimestre aprile/giugno 2015 è pari a 214,18609 euro per mille litri di prodotto.
Per le imprese che scelgono la modalità di compensazione è necessario attendere la “formazione del credito” trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda (silenzio – assenso ) o dopo esplicita comunicazione di convalida dell’Agenzia delle Entrate.

La compensazione porta i suoi “frutti” nel modello F24, il codice tributo è “6740”. Il credito in compensazione va utilizzato entro il 31 dicembre2016.

Tra le categorie con diritto al bonus ci sono anche:
– gli esercenti l’attività di autotrasporto merci (sia c/terzi che c/proprio) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate

– le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale (Dlgs 285/2005), le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale (Dlgs 422/1997), le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario (Regolamento Ce 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009).

Gli autotrasportatori possono comprovare i consumi effettuati esclusivamente mediante fatture di acquisto; gli altri, esercenti attività di trasporto persone, possono giustificare i consumi dichiarati anche con la scheda carburante.
Vanno verificate attentamente le esclusioni: l’ultima legge di stabilità, la 190/2014 (articolo 1, comma 233), ha escluso dall’agevolazione i veicoli più inquinanti, quelli classificati nelle categorie “Euro 0 o inferiore”. A tal proposito, nella dichiarazione trimestrale di richiesta del credito, l’operatore deve attestare che il gasolio per cui chiede il bonus non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli appartenenti a tali categorie.
L’Agenzia precisa anche che sono classificabili come appartenenti alle categorie “Euro 0 o inferiore” i veicoli “la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell’Unione Europea”.

Attenzione: si evidenzia che sono cambiati anche i tempi per utilizzare il credito in compensazione. L’agevolazione relativa al primo trimestre 2015, in base alle nuove regole, potrà essere utilizzata fino al 31 dicembre 2016. Dalla stessa data decorre il termine di sei mesi per la presentazione dell’istanza di rimborso delle eccedenze non utilizzate in compensazione (articolo 4, comma 3, Dpr 277/2000), che, pertanto, scadrà il 30 giugno 2017.

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