L’Inps ha recentemente reso noto le modalità per i pagamenti delle pensioni “sopra soglia”, adeguandole alla tracciabilità dei pagamenti dopo che la legge 44/2012 aveva introdotto modifiche sulle norme di pagamento in contanti dei trattamenti superiori a mille euro, previste dalla legge 214/2011.
Per i conguagli una tantum non devono essere presi in considerazione gli importi corrisposti a titolo di tredicesima mensilità. Per analogia, non sono soggetti alle limitazioni all’uso del contante i pagamenti delle pensioni il cui importo ordinario è inferiore a mille euro, anche nei casi in cui le singole rate superino tale soglia per la concomitanza del pagamento di arretrati pensionistici, conguagli fiscali e somma aggiuntiva (la cosidetta “quattordicesima”).Proprio anche dietro una proposta della CNA Pensionati l’INPS ha predisposto che chi “ordinariamente” percepisce meno di mille Euro non rientra nel detto obbligo.
LA TREDICESIMA
Il pagamento della tredicesima mensilità non rientra nel calcolo per la tracciabilità. Ciò significa che se il trattamento pagato è superiore alla soglia solo per la presenza della tredicesima – ma anche di altri conguagli, o della quattordicesima – non è necessario disporre di un conto o di un libretto per vedersi imputare e quindi liquidare la pensione a cui si ha diritto.