16 Gennaio 2012
DURC – Per le organizzazioni del settore edile, e per il Ministero del Lavoro, non è possibile l’autocertificazione

La scorsa settimana, a seguito della segnalazione che alcuni enti locali stavano dando indicazioni positive in merito alla possibilità di sostituire il DURC con autocertificazioni, creando così confusione negli operatori del settore, che avrebbe potuto avere conseguenze negative per le imprese, le organizzazioni edili hanno ritenuto necessario un intervento unitario per ribadire che allo stato il DURC non può essere sostituito da autocertificazioni.

L’interpretazione confutata dalle organizzazioni è emersa sulla base della disposizione dell’ultima legge finanziaria (Legge di stabilità 2012 – 12 novembre 2011, n. 183) che ha introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, un nuovo articolo che dispone:
« Art. 44-bis. (L) – (Acquisizione d’ufficio di informazioni)
  1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.»
Per le ragioni esposte nel documento allegato si ritiene infatti che non sia possibile far discendere dalla nuova disposizione citata sopra la legittimità dell’autocertificazione della regolarità contributiva, nè nei rapporti con la pubblica amministrazione -ambito nel quale è semmai vigente l’obbligo per le amministrazioni destinatarie di tale documento di richiederlo direttamente ai soggetti normativamente legittimati ad emetterlo (INPS e INAIL o, nel caso di lavori edili, Casse Edili)-, nè nell’ambito dei rapporti privati in cui esso viene richiesto.
Occorre infatti tener presente che, poiché la regolarità contributiva è prevista in diverse situazioni come condizione per il regolare pagamento delle spettanze delle imprese, è opportuno che i comportamenti, pubblici e privati, siano improntati alla massima cautela, onde evitare che iniziative semplificatorie non legittime possano determinare ripercussioni negative sulle imprese.

Il Ministero del Lavoro ha già risposto condividendo le osservazioni della nostra lettera